Il Cga: gli Ato non decidano la TIA
11 febbraio 2009 21 : 48
Di seguito proponiamo uno stralcio della sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia in relazione al ricorso di Assoutenti (Associazione Nazionale Utenti dei Servizi Pubblici) contro Enna Euno S.p.A. Ambito territoriale ottimale gestione rifiuti provincia Enna.
“È pertanto evidente che la disciplina transitoria, espressa dal cit. comma 11, implichi la radicale esclusione della sussistenza, in capo alla società d’ambito, del potere di determinazione della Tariffa, neppure in via provvisoria, prima dell’emanazione del regolamento di cui al cit. comma 6; con l’avvertenza che è del tutto pacifica la natura ordinatoria dei termini di legge per l’emanazione di atti regolamentari.
Sicché le società d’ambito, finché non sia stato emanato il predetto regolamento, non hanno il potere di determinazione della Tariffa prevista dal cit. art. 238, ma possono soltanto gestire il servizio sulla base delle tariffe già determinate dai diversi comuni interessati.
Va pertanto annullata l’impugnata Tariffa, con conseguente reviviscenza delle tasse per la raccolta dei rifiuti anteriormente fissate da ciascuno dei comuni ricompresi nell’A.T.O. Enna.
Sicché è solo ciascun Ente locale – per antica dottrina sede propria, diversamente dalle società d’ambito, di policentrismo autonomistico o, come si dice oggi, di federalismo – che, fino a quando non sarà operativo il nuovo meccanismo tariffario disciplinato dal cit. art. 238, può eventualmente adeguare nel suo territorio, con scelta autonoma, il regime impositivo per il servizio di gestione dei rifiuti che il Commissario governativo abbia trasferito alle amministrazioni competenti in via ordinaria.
Se e finché non vi sia un tale adeguamento, per il territorio di ciascun comune resta in vigore la tassa sui rifiuti da ultimo fissata.
Va, infine, escluso in radice che le società d’ambito – per poter direttamente stabilire la Tariffa dei rifiuti, o per adeguare l’ammontare delle tasse comunali in vigore – possano invocare un’eventuale delega di funzioni da parte dei comuni ricompresi nell’A.T.O., giacché, al di fuori di una chiara previsione legislativa, gli enti pubblici non possono autonomamente disporre delle competenze loro attribuite dalla legge.
Fonte: ufficio stampa Mosaico